(03) Capo III - Dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218-1229 cc)
(09) Titolo IX - Dei fatti illeciti (artt. 2043-2059 cc)
La liquidazione equitativa del danno può avvenire solo quando il danno sia certo nell’an ma non sia possibile determinarlo nel suo preciso ammontare
L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli …