(01) Capo I - Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione (artt. 615-618 bis cpc)
(02) Capo II - Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario (artt. 57-60 cpc)
L’opposizione all’esecuzione di un credito fino a € 5.000 si propone davanti al GdP
L’opposizione all’esecuzione (art. 615 cpc) di valore fino ad euro cinquemila (determinato in base al …