Categoria: Libro IV – Delle obbligazioni (artt. 1173-2059 cc)

[importante] Sezioni Unite: dopo la domanda giudiziale o arbitrale, gli interessi legali sono dovuti al tasso commerciale (art. 1284 co. 4 cc), ma solo se il giudice o l’arbitro dispone espressamente la spettanza di tali interessi maggiorati, altrimenti sono calcolati al saggio ordinario (art. 1284 co. 1 cc) – Corollario: la pronuncia giudiziale esplicita presuppone una espressa domanda di parte altrettanto specifica (e tempestiva)?

Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che …