Categoria: (04) Capo IV – Delle azioni a difesa della proprietà (artt. 948-951 cc)

Per l’apposizione dei termini di confine si fa “alla romana” – L’onere comune delle spese per l’apposizione o ristabilimento dei termini ex art. 951 cc é ripartito in parti uguali tra proprietari interessati, non rilevando l’estensione della proprietà o la soccombenza nel giudizio di regolamento dei confini

Ai sensi del tenore testuale ed inderogabile dell’art. 951 cc (in cui si stabilisce che …